Contents
- 1 Ora perché ti dico questo?.
- 2 Ma la legittima difesa è ammessa dal codice con un limite preciso:
- 3 L’ART. 52 del codice penale dice:
- 4 Ora andiamo ad analizzare le parole chiave che possono essere interpretate e le spiegazione che ne derivano possono portarti anche a diventare da vittima che a reagito ad accusato in un processo:
- 5 L’ART. 55 del codice di procedura penale invece dice:
- 6 Nell’analisi del caso è necessario tenere conto di una serie di circostanze:
Articolo 52 e articolo 53 del codice penale e difesa personale.
Normativa riguardante l’ambito della difesa personale.
52+53 non fa 105, cenni sulla normativa riguardante l’ambito della difesa personale.
Ci sono due articolo del codice di procedura penale che è essenziale conoscere ed analizzare prima di sbagliare legalmente nella difesa personale: l’articolo 52 e il 55.
Perchè va bene sapersi difendere, va bene fare i corsi, ma non ha neanche senso rovinarsi la vita per uno stupido quando puoi lasciare perdere, ma si rischia di andare in contro a seri problemi giudiziari anche se il tuo ego è felice di avere spaccato la testa a quel prepotente, o a quel delinquente.
Ora perché ti dico questo?.
Perché devi essere consapevole che tu sia dalla parte della ragione o del torto nel momento in cui reagisci verrai comunque sottoposto a un processo per accertare i fatti.
Il nostro sistema giuridico garantisce ad ognuno il diritto alla legittima difesa, che è considerata una “discriminante”.
Questo significa che può essere lecito persino un omicidio se commesso per proteggere la propria vita.
Ma la legittima difesa è ammessa dal codice con un limite preciso:
la reazione, cioè, deve essere proporzionata all’offesa; altrimenti l’eccesso di difesa potrebbe configurare una fattispecie di delitto colposo.
L’ART. 52 del codice penale dice:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale di un’offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
Ora andiamo ad analizzare le parole chiave che possono essere interpretate e le spiegazione che ne derivano possono portarti anche a diventare da vittima che a reagito ad accusato in un processo:
- La parola Necessità: L’articolo specifica che per intervenire occorre essere costretti dalla necessità. Qualunque situazione in cui si applichi una tecnica di difesa personale non inequivocabilmente necessaria a risolvere la situazione di pericolo rischia di incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale.
- La parola Difendere: L’intervento è giustificato solo se effettuato in difesa di un diritto proprio o altrui. Tanto per essere chiari, l’articolo 52 è inapplicabile al provocatore o a chi colga una sfida, ma anche a chi si metta volontariamente in una situazione a rischio prevista ed accettata (es. “ci vediamo fuori…”). Quindi come puoi capire se accetti una provocazione vieni messo allo stesso piano di quello che ti ha offeso o ha toccato il culo alla tua ragazza.
- La parola Pericolo attuale: L’intervento deve avvenire nel momento e sul momento, e deve far fronte ad una situazione di reale pericolo per l’incolumità personale. In nessun caso è ammesso un intervento a posteriori, che verrebbe considerato (e a ragione) come vendetta o ritorsione.
- La parola Offesa ingiusta: E’ la parola chiave più sibillina, e quella che procura maggiori difficoltà di interpretazione. Per non commettere errori di valutazione si consideri per “offesa ingiusta” un comportamento ai danni della persona, contrario alle vigenti leggi. Lo so non hai capito un cazzo!!
- La parola Difesa proporzionata all’offesa: Questo concetto è semplice a leggersi, difficilissimo da applicarsi. Dall’interpretazione di questo aspetto della situazione dipende l’esito della maggior parte dei processi. Occorre valutare attentamente l’entità del pericolo e dei mezzi usati per affrontarlo, nonché le condizioni dei soggetti implicati (fisiche e psichiche).
L’ART. 55 del codice di procedura penale invece dice:
“Quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53, 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge e dall’ordine dell’autorità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.”
Ora andiamo ad analizzare nuovamente le parole chiave di questo articolo:
– La parola Eccesso di difesa: Questo è il punto più cruciale e delicato delle controversie giudiziarie nell’ambito della difesa da aggressione.
Si tratta di valutare la proporzione (o la sproporzione) tra i mezzi difensivi a disposizione dell’aggredito e quelli realmente utilizzati, in rapporto ai mezzi a disposizione dell’aggressore.
Nell’analisi del caso è necessario tenere conto di una serie di circostanze:
- Oggetti disponibili,
- Forza fisica
- Capacità delle persone coinvolte,
- Condizioni di tempo e luogo,
- Modalità e tipologia dell’aggressione.
Ora alcune considerazioni che credo ti siano già venute in mente.
Da quanto hai letto sopra emerge in maniera evidente che la stessa situazione vissuta da differenti soggetti come ad esempio un anziano mezzo valido o con problemi di salute oppure un pugile professionista porterà a differenti esiti legali.
Tutto questo è assolutamente corretto, ma non esistendo un elenco che sarebbe molto complicato da realizzare, di ciò che è lecito e ciò che non lo è nelle singole situazioni, il giudizio finale in un ipotetico processo dipenderà quasi totalmente dall’interpretazione che il giudice darà ai fatti e dalla difesa.
Detto questo la scelta migliore che ti consiglio è darti alla fuga se è possibilità farlo.
Risulta infatti un’aggravante piuttosto grave da giustificare il fatto che tu sei rimasto volontariamente in una situazione a rischio (vedi art.52), quando potevi fuggire.
Quello che occorre difendere è la propria incolumità, non la propria immagine o il proprio orgoglio.
L’unica giustificazione accettata ad una rinuncia alla fuga (se possibile, ovviamente) si concretizza nel caso in cui la tua fuga esponga ad un rischio maggiore di quello attuale, sia te che le altre persone con te.
Ad esempio: rischio di problemi cardio circolatori, asma, rischi connessi al luogo (se scappi di notte in un bosco che non conosci al buio), oppure il rischio che l’aggressore per la tua fuga si rifaccia su persone meno adatte di te ad affrontare la situazione (se vengo aggredito di sera in un parco e sei con due bambini che giocano… ma che cavolo ci fai con due bimbi in un parco di notte da soli??).
Ps. La difesa personale è anche questa.
L’articolo 52 NEL 2006 ha subìto un’importante integrazione inserendo i alcuni commi inerenti la difesa e tutela della proprietà privata.
“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
Quindi il rapporto di proporzione a cui accenna la prima parte è quello della difesa proporzionata all’offesa.
Si afferma quindi che tale proporzione sussiste (e non decade) anche nel caso in cui il cittadino, all’interno del proprio domicilio, ufficio o negozio, fa uso di un’arma legittimamente detenuta per difendersi.
I due sottopunti a e b attenzione perchè sono cruciali per comprendere i limiti di usare una arma come possibilità:
Deve esservi una reale minaccia per l’incolumità dell’aggredito, e l’aggressore, invitato a desistere dal tentativo di furto, non intende rinunciare alla sua azione e minaccia invece l’aggressione.
Ciò significa che non è possibile, ad esempio, sparare ad un ladro che mi entra in casa per il solo fatto che ha violato la proprietà privata.
Se però mi entra in casa, io estraggo una pistola regolarmente detenuta, gli intimo di andarsene e questi mi salta addosso con un coltello, ora per legge posso far fuoco, mentre prima sarei filato dritto in galera.
Questo provvedimento ha sollevato un dibattito e lo è ancora oggi dopo molti anni, e molti già al tempo si sono indignati definendola una legge “far west”.
Credo che sia necessario porre attenzione a questa tematica.
La legge non incita a sparare, né alla diffusione di armi ma garantisce il diritto di far uso di un’arma già posseduta se una persona viola i limiti della mia proprietà e rappresenta una minaccia con l’intenzione certa di recare danno ed essere un pericolo.
Credo che un cittadino abbia diritto di proteggere i propri cari e la propria abitazione perchè un delinquente non ha il diritto di entrare in casa mia e violentare mia figlia nel sonno e di rubarmi tutto, deve sapere che se vuole provare a farlo rischia ed è giusto che ne paghi delle conseguenze.
Ciò che è da rivedere sono le modalità di rilascio del porto d’armi che deve richiedere anche per i possessori di armi in casa dei livelli di controllo più elevati, cosa che spesso non avviene lasciando armi a persone poco stabili psicologicamente.
Ora per concludere voglio che tu sappia una cosa, comunque sia la questione il tuo obiettivo è portare a casa la pelle tua e dei tuoi cari, scappando, picchiando, o in qualunque modo ti consenta di uscire da una brutta situazione.
Il processo con te invalido, da morto, o con la ragazza che ha subito una violenza anche se con una condanna per quei balordi non credo che ti darebbe soddisfazione rispetto a sapere che ne sei uscito vincitore sia scappando o rendendo inoffensivi questa feccia.
Fallo da sano e da vivo il processo.
SE PUOI EVITA MA SE NON PUOI PENSA A PORTARE A CASA LA TUA PELLE!!
Stay Tuned! Articoli del codice penale e difesa personale!
Street Fight Mentality & Fight Sport
Andrea