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Eccesso legittima difesa in Italia

Quando viene commesso e cosa dice la legge

Eccesso legittima difesa in ItaliaEccesso legittima difesa in Italia, quando viene commesso e cosa dice la legge.

L’eccesso di legittima difesa si ha quando la vittima di un reato di trasforma in colpevole, come nel caso di chi spara ad un ladro una volta che questo si sia già allontanato dal domicilio.

In questo caso si esclude l’applicazione della legittima difesa e la vittima sarà punita per l’azione commessa nei confronti del suo aggressore. Infatti uno dei principi cardine del nostro ordinamento penale è che “la difesa deve essere proporzionata all’offesa ricevuta”, altrimenti trova applicazione la disciplina dell’eccesso colposo con le conseguenze che vedremo.

Ora so che spesso si leggono episodi di cronaca dove si racconta di azioni da parte della vittima della rapina che da vittima diventa carnefice ma sono comportamenti che non vanno giudicati con troppa leggerezza perchè in quello stato di forte stress e chi ha avuto la sfortuna di vivere  situazioni di questo tipo sa che il tempo si ferma e la percezione di quello che si sta facendo cambia totalmente al punto da cancellare tutto quello che è intorno.

Le persone molto formate riescono ad avere più razionalità in contesti ad alto rischio e forte stress ma appunto si tratta di gente formata o “molto abituata” ma è molto difficile che una persona comune che fa una vita normale abbia quella tipologia di skills.

Con questo non voglio giustificare taluni comportamenti ma quel tipo di eventi accadono in un istante perchè vieni aggredito e di conseguenza si possono fare delle azioni di cui dopo ci si può pentire senza una reale volontà se non un istinto di sopravvivenza che prevale rispetto a tutto il resto.

Il ragionamento post aggressione che viene fatto dai magistrati attraverso le indagini non ha nulla a che vedere con quello che avviene nella testa dell’aggredito in quell’istante ma le azioni che vengono fatte saranno comunque giudicate.

Ecco cosa dice la legge al riguardo e i presupposti della difesa legittima.

Eccesso legittima difesa in Italia

Quando è eccesso di legittima difesa?

La difesa da un’aggressione, un furto o una rapina è legittima se proporzionata all’offesa, altrimenti si parla di eccesso colposo di difesa, una circostanza punita severamente dalla legge e prevista all’articolo 55 del nostro Codice penale.

Si definisce eccesso di difesa il comportamento colposo di chi pone in essere una reazione eccedente i limiti della proporzionalità, ad esempio perché troppo aggressiva rispetto all’offesa, avvenuta a conclusione della situazione di pericolo oppure se, nonostante la possibilità di fuga, la vittima abbia deciso di agire violentemente.

Non si considera eccesso di legittima difesa il comportamento di chi “ha commesso il fatto in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”, così il comma 2 dell’articolo 55 del Codice penale.

Ad esclusione di questi casi, il soggetto che ha agito in eccesso di legittima difesa subirà un processo per il fatto commesso e, se condannato, le sanzioni previste dal Codice Penale.

 

Dispositivo dell’art. 55 Codice Penale

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 (1), si eccedono colposamente (2) i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (3).

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto (4).

Note

(1) Ogni qualvolta sussistano i presupposti di fatto di una delle cause di giustificazione e il soggetto ne travalica i limiti, agendo colposamente, si parla di eccesso colposo. Si ricordi che sebbene la norma in esame non menzioni il consenso dell’avente diritto (v. 50), la dottrina prevalente ritiene che l’eccesso di potere abbia carattere generale, di conseguenza estensibile anche alla suddetta scriminante, insieme alle scriminanti specifiche (si pensi al caso di reazione sproporzionata agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (v. 4 d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288) ed alle scriminanti putative (v. 59). Una teoria minoritaria non è d’accordo, in quanto ritiene che si dovrebbe rispettare quanto prevede letteralmente la norma.
Stabilito ciò, senza criticità particolari sono invece riconosciuti l’eccesso colposo nell’esercizio del diritto o adempimento del dovere (in cui l’attività deve essere iniziata nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere e, quindi, si siano superati, per colpa, i limiti posti dalla legge o dall’ordine), l’eccesso colposo nella legittima difesa (in cui si palesa una situazione di fatto in cui si può avere difesa legittima, i cui i limiti di proporzionalità difesa-offesa sono superati colposamente), l’eccesso colposo nello stato di necessità (che si verifica per eccesso dei mezzi, nella proporzione fra il pericolo e l’azione lesiva) e l’eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi (in merito si ricordi il caso in cui un soggetto abbia fatto uso delle armi per impedire la fuga dei rapinatori, causando la morte dell’ostaggio).

(2) Affinché possa applicarsi la norma in esame non si richiede solamente che sussistano i presupposti per l’applicazione di una delle scriminanti . Si richiede inoltre il superamento per colpa dei limiti dell’agire consentito dalla scriminante, ovvero il cd eccesso.
Quest’ultimo è stato dalla dottrina classificato nelle sue due manifestazione. Si può parlare, infatti, di eccesso colposo sia quando l’agente eccede perché valuta erroneamente la situazione di fatto sia quando, valutata esattamente la situazione di fatto, l’agente per imprudenza, imperizia o negligenza nell’attività esecutiva, eccede producendo un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare.

(3) La natura giuridica di tale fattispecie è oggetto di dibattito in dottrina, la quale si è espressa attraverso due differenti concezioni. Secondo la dottrina dominante si ratta di colpa in senso stretto ovvero il reato commesso a seguito dell’eccesso è considerato colposo a tutti gli effetti ,mentre un orientamento rimasto minoritario ha parlato di colpa impropria, attinente soltanto al piano del trattamento sanzionatorio, in quanto l’evento è comunque voluto dal soggetto.
Non si tratta di un dibattito teoretico privo di conseguenze pratiche, in quanto la configurabilità dell’eccesso colposo nella categoria dei reati dolosi o colposi comporta l’applicazione di una disciplina completamente differente. Infatti, se l’eccesso si considera doloso, vi è compatibilità tra la figura in esame ed il tentativo (v. 56), il concorso di persone nel reato (v. 110 ss.) e la continuazione (v. 81), non però con l’aggravante della previsione dell’evento di cui all’art. 61 n. 3, che invece è compatibile con l’eccesso colposo se questo si considera colposo. In tale ultimo caso non vi è compatibilità con il tentativo (v. 56), con il concorso di persone nel reato (v. 110 ss).

(4) Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 2 comma 1 della L. 26 aprile 2019 n. 36.

 

Spiegazione dell’art. 55 Codice Penale

L’eccesso colposo è applicabile a tutte le cause di giustificazione, compreso il consenso dell’avente diritto, e ad altre scriminanti previste in leggi speciali, anche se non espressamente contemplato dall’articolo, in quanto principio generale della responsabilità penale.

Per l’operatività del principio in esame è richiesta la presenza di alcune condizioni:

  • la presenza di tutti gli elementi della scriminante rilevante nel caso specifico;
  • il colposo superamento dei limiti tracciati dalla scriminante;
  • la punibilità a titolo di colpa della condotta eccedente i limiti.

Vi possono essere due modalità tramite cui incorrere nell’eccesso colposo:
l’eccesso nei mezzi, ovvero il colpevole valuta correttamente i limiti entro cui agire o reagire, ma per errore nell’esecuzione, travalica colposamente i limiti suddetti;
l’errore nel fine che si ha invece quando il colpevole sbagli nel valutare i limiti entro cui potrebbe legittimamente agire o reagire.

Essendo un reato strutturalmente colposo, esso andrà valutato secondo i crismi di cui all’art. 43 comma 3.

L’art. 55 contempla la possibilità che l’autore del fatto di reato, pur scriminato, ecceda colposamente “i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità”.

I presupposti della scriminante, quindi, sono effettivamente esistenti; tuttavia l’agente, per colpa, supera i limiti oggettivi per la stessa stabiliti.

Il risultato prodotto dall’agente può essere causato, alternativamente, da un erroneo convincimento circa la situazione di fatto esistente, oppure, pur in presenza di una situazione correttamente valutata, da un errore nell’esecuzione della condotta posta in essere.

In particolare, spunti interessanti rivela l’art. 55 con riferimento alla scriminante della legittima difesa, disciplinata dall’art. 52 c.p..

Per comprendere se vi sia stato un colposo superamento dei limiti stabiliti dalle leggi, occorrerà guardare alla inadeguatezza della reazione difensiva dell’aggredito, anche a causa dei mezzi particolarmente violenti utilizzati.

Ovviamente, occorrerà in tal caso, come anche nel caso delle altre scriminanti, che l’eccesso sia del tutto involontario, ricadendo altrimenti il comportamento nella sfera della condotta dolosa, autonomamente punibile.

L’art. 2 comma 1 della L. 26 aprile 2019 n. 36. ha introdotto nella disposizione in commento un secondo comma, in armonia con la riforma della legittima difesa che ha inciso in primo luogo sull’art. 52 c.p..

Il secondo comma prevede che “nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

È quindi stata inserita, ad opera del legislatore della riforma, una causa di non punibilità per colui che abbia agito:

in condizioni di minorata difesa, tipizzate nell’art. 61 n. 5 c.p. come circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

La minorata difesa andrà accertata in concreto dal giudice di volta in volta, tant’è che la giurisprudenza, con sentenza 6 marzo 2018, n. 15214, ha affermato che

“solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata è idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo”;

 

in uno stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Il requisito dello stato di grave turbamento, per la sua connotazione psicologica, ha sollevato diverse critiche della dottrina, la quale ha osservato come l’eccesso colposo nel commettere un fatto scriminato attenga solitamente a requisiti di tipo oggettivo, obiettivamente verificabili

Il grave turbamento costituisce un requisito non solo “elastico”, ma addirittura vago e indeterminato, esponendosi per questo a censure di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di legalità, del quale la determinatezza e la tassatività della fattispecie costituiscono inderogabile corollario, presidiato dall’art. 25 Cost..

Inoltre, ha osservato la dottrina, un risultato analogo avrebbe potuto essere raggiunto (e così ha fatto la giurisprudenza in diverse pronunce), tramite l’applicazione del quarto comma dell’art. 59 c.p., considerando che lo stato di paura dell’aggredito possa essere stato provocato da un errore di percezione in merito alla gravità della situazione di fatto.

Il “grave turbamento” è stato associato alla categoria, di creazione dottrinale, della inesigibilità.

Si è ritenuto, infatti, che il soggetto che agisca in uno stato di grave turbamento emotivo non sia libero di determinarsi, e agisca anzi preda di un istinto di “sopravvivenza” dato dalla paura dovuta dalle circostanze, che rende quindi inesigibile il comportamento che avrebbe avuto un “agente modello” in una situazione astrattamente diversa.

Tale nuova nozione di “grave turbamento” va poi posta in relazione con altri istituti simili, già presenti nell’ordinamento penale, volti in qualche modo, pur con delle precisazioni, a dare rilievo agli “stati emotivi” dell’agente.

Innanzitutto, istituto che presenta della analogie con la nozione di grave turbamento è quello della provocazione, attenuante prevista dal n. 2 dell’art. 62 del c.p., il quale prevede che il reato è attenuato quando l’agente ha posto in essere la condotta reagendo, in stato d’ira, ad un fatto ingiusto altrui.

Tuttavia, mentre nel caso dell’art. 55 la reazione dovrà essere strettamente contestuale rispetto all’aggressione, si ritiene che, nel caso della provocazione, la risposta possa anche arrivare “a freddo” in un momento successivo rispetto all’azione aggressiva.

In secondo luogo, l’art. 90 del c.p. prevede che “gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità”.

Sebbene la giurisprudenza abbia cercato di attenuare il rigore di quest’ultima disposizione, permettendo al giudice di incidere se non nell’”an” almeno sul “quantum” della pena, concedendo le circostanze attenuanti generiche, non ci si era mai spinti prima d’ora fino ad attribuire una rilevanza autonoma allo stato emotivo del soggetto agente, ed è questa la portata innovativa del secondo comma dell’art. 55.

Nonostante i primi commentatori abbiano riscontrato non poche difficoltà in ordine alla individuazione degli stati psicologici che possono integrare il “grave turbamento”, un punto sembra certo:

quello per cui la reazione dell’aggredito deve essere esclusivamente volta al respingimento e all’autoconservazione, mai all’attacco o, addirittura, alla punizione.

Risulta evidente come l’applicazione della norma de quo solleverà particolari difficoltà soprattutto con riguardo alla dimensione probatoria, a causa delle note difficoltà di accertamento da sempre riscontrate in giurisprudenza quando si tratti di analizzare atteggiamenti psicologici interni del soggetto agente (si pensi in tal senso agli indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza al fine di distinguere, in modo più obiettivo, tra l’ipotesi del dolo eventuale e quella della colpa cosciente o alle difficoltà riscontrate ai fini della determinazione del “perdurante e grave stato di ansia e di paura” richiesto per la configurazione del reato di stalking).

In ogni caso, di fondamentale importanza risulterà l’analisi del contesto e delle circostanze nelle quali si è svolta la reazione all’aggressione (tra cui rientrano in generale le circostanze di tempo e luogo), che permetteranno di conferire un aspetto di obiettività ad uno stato emotivo che potrebbe altrimenti risultare, a causa della sua soggettività, oggetto di un accertamento altamente discrezionale.

Eccesso colposo di legittima difesa: qualche esempio

Facciamo degli esempi per capire meglio quando è corretto parlare di eccesso colposo di legittima difesa e quando no.

Se il proprietario di una gioielleria viene minacciato da un ladro e reagisce sparando per primo si ha legittima difesa; al contrario, se spara mentre il ladro sta scappando dal negozio con la refurtiva commette l’eccesso di legittima difesa, nello specifico un omicidio, perché ha premuto il grilletto anche se la situazione di pericolo era ormai terminata.

Allo stesso modo si ha eccesso di legittima difesa se il proprietario di un campo di piante da frutto reagisce in modo eccessivamente violento contro un ragazzino scoperto a rubare una manciata di mele.

In poche parole, l’eccesso può consistere in una reazione sproporzionata rispetto al danno subito (come nel caso del furto di pochi frutti) o successiva al momento del pericolo, come quando si spara ad un ladro mentre si allontana dal proprio domicilio.

Eccesso legittima difesa in Italia

Quali sono i presupposti della legittima difesa

La difesa personale può dirsi legittima se ci sono alcuni presupposti previsti dalla legge, quali l’insorgenza del pericolo e una reazione proporzionata all’offesa.

Nel nostro ordinamento la legittima difesa è una “causa di giustificazione” e, come tale, rende non punibile un comportamento che in altre circostanze sarebbe reato.

Ma la difesa è veramente legittima soltanto se ricorrono questi elementi (articolo 52 del Codice penale):

  • la necessità della difesa per salvaguardare un diritto proprio o altrui;
  • l’attualità del pericolo, significa che deve essere incombente;
  • l’ingiustizia dell’offesa, quindi la condotta altrui deve essere una circostanza punita dalla legge;
  • la non volontarietà del pericolo, il pericolo dal quale ci si difende non deve essere stato causato dalla vittima;
  • la proporzionalità tra difesa ed offesa (giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice).

Solo quando ricorrono questi presupposti, la difesa è legittima e viene riconosciuta l’innocenza della vittima che, ad esempio, se ha sparato ad un ladro entrato in casa non subirà l’accusa di tentato omicidio.

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Conclusioni

L’eccesso colposo in legittima difesa si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile in seguito a imprudenza, o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza.

La legge sulla legittima difesa introdotta nel 2019 ha portato a un miglioramento ma bisogna sempre fare molta attenzione perchè il senso comune non è la legge e come si ragiona dentro un tribunale e anche se si pensa di avere ragione non significa di averla per la legge italiana.

Sicuramente ci sono oggi delle leggi che tengono conto di alcuni aspetti che prima venivano considerati ma non erano definiti come legge.

Stay Tuned!

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Written by Andrea

Con una passione per la difesa personale e gli sport da combattimento, mi distinguo come praticante e fervente cultore e ricercatore sulle metodologie di allenamento e strategie di combattimento.

La mia esperienza abbraccia un vasto panorama di discipline: dal dinamismo del Boxing alla precisione del Muay Thai, dalla tecnica del Brazilian Jiu-Jitsu all'energia del Grappling, dal Combat Submission Wrestling (CSW) all'intensità del Mixed Martial Arts (MMA).

Non solo insegno, ma vivo la filosofia di queste arti, affinando costantemente metodi e programmi di allenamento che trascendono il convenzionale.

La mia essenza si riflette nell'autodifesa: Filipino Martial Arts (FMA), Dirty Boxing, Silat, l'efficacia del Jeet Kune Do & Kali, l'arte della scherma con coltelli e bastoni, e la tattica delle armi da fuoco.

Incarno la filosofia "Street Fight Mentality", un approccio senza fronzoli, diretto e strategico, unito a un "State Of Love And Trust" che bilancia l'intensità con la serenità.

Oltre al tatami, la mia curiosità e competenza si spingono verso orizzonti diversi: un blogger professionista con la penna sempre pronta, un bassista dal groove inconfondibile e un artigiano del coltello, dove ogni lama è un racconto di tradizione e innovazione. Questa sinfonia di abilità non solo definisce la mia identità professionale, ma dipinge il ritratto di un individuo che nella diversità trova la sua unica e inconfondibile voce e visione.

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