Contents
- 1
- 2 Cosa cambia dal 2019 sulla legittima difesa:
- 2.1 1 – L’articolo 1 della legge introduce uno degli aspetti più controversi: la reazione di chi difende se stesso, altri o i propri beni usando un’arma detenuta legittimamente, non viene più messa in discussione, riconoscendo la reazione «giustificata» e non eccessiva.
- 2.2 2 – L’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina ‘l’eccesso colposo’. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in «stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
- 2.3 3 – L’articolo 3 prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
- 2.4 4 – Novità anche sul piano del diritto civile: non c’è responsabilità di chi ha agito in condizioni di legittima difesa. Ergo, chi è assolto penalmente, non è obbligato a risarcire – civilmente – eventuali danni provocati all’aggressore o al rapinatore.
- 2.5 5 – Vengono inasprite le pene per violazione di domicilio (da uno a quattro anni), furto in appartamento e scippo (da quattro a sette anni), mentre per la rapina la reclusione minima sale a cinque anni. Resta invariata la pena massima a 10 anni.
- 2.6 6 – La riforma sulla legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
- 2.7 Alcune statistiche
- 2.8
- 2.9 Conclusioni
La legittima difesa in Italia in 6 punti dal 2019, come funziona la difesa personale e la legge nel 2020 in Italia.
Il blog expert fighting tips ha un carattere internazionale e ogni paese ha la sua legislazione in termini di diritto alla difesa.
In Italia c’è un forte dibattito a riguardo di questa tematica dove si fronteggiano diversi modi di pensare che è una cosa più che legittima ma senza mai dimenticarsi che difendersi o la scelta di difendersi è un istinto umano di cui nessuna forza politica di deve appropriare.
Ognuno nella vita ha dovuto reagire a qualche evento anche solo alzando le braccia o respingendo una persona perché ti sei ritenuto o ritenuta aggredita, si tratta di un istinto naturale.
Ora se si trasforma in legge questo comportamento si entra nella questione di cosa sia legittimo fare e cosa non puoi fare se vieni aggredito in casa tua, perché di questo si tratta.
Tutto si è molto focalizzato sull’uso delle armi ma non è secondo me questo il focus in quanto non è specificata il tipo di arma ma il diritto alla difesa che può essere a mano nuda, con un arma improvvisata, con un arma propria e impropria, per arrivare chiaramente alle armi da fuoco.
Vediamo quali sono le novità introdotte e le modifiche che interessano l’articolo 52 del codice penale.
La difesa è sempre legittima!
Questo è lo slogan che è stato utilizzato in questo 2019 e che ha portato alla approvazione della nuova legge.
La norma attualmente in vigore stabilisce:
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Legittima difesa dal 2019 in 6 punti, cosa cambia con la nuova legge
La difesa è sempre legittima.
Questo è l’assunto cardine del testo di legge approvato ieri in vita definitiva dal Senato con 201 sì, 38 no e 6 astensioni, ho messo i numeri per fare capire che intanto non c’era nessuno al Senato della repubblica italiana come se il tema tanto dibattuto non importasse molto o forse era venerdì? (scusate ma davvero dovete iniziare a rispettare di più il mandato dei cittadini anche in termini di serietà intellettuale e etica).
Ma quale è il significato di questo assunto?
Che la reazione all’aggressione o alle minacce subite in casa o sul posto di lavoro è da considerarsi sempre “proporzionata”: dunque, sempre giustificata.
Di conseguenza non è punito chi reagisce all’aggressore “in stato di grave turbamento”.
Ps. Essendo un blog di difesa personale e sport da combattimento non ho nessuna intenzione di citare schieramenti politici proprio perché per noi al centro c’è la tematica trattata al di là delle polemiche politiche.
Cosa cambia dal 2019 sulla legittima difesa:
1 – L’articolo 1 della legge introduce uno degli aspetti più controversi: la reazione di chi difende se stesso, altri o i propri beni usando un’arma detenuta legittimamente, non viene più messa in discussione, riconoscendo la reazione «giustificata» e non eccessiva.
La legittima difesa sarà sempre presunta, ossia sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
E’ questo il fulcro della legge approvata dalla Camera che modifica il comma due dell’articolo 52 del codice penale, in base al quale è possibile utilizzare “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”.
L’articolo 1, del disegno di legge, prevede alcune modifiche dell’articolo 52, codice penale.
Secondo tale norma, nel caso in cui una persona presente legittimamente nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora utilizzi un’arma, legittimamente detenuta, per difendere la propria o l’altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, dal “pericolo di un’aggressione”, la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa è sempre riconosciuta: infatti, “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Viene inoltre introdotta un’ulteriore presunzione all’interno dello stesso articolo 52, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia.
Importanti modifiche sono state previste per l’articolo 2044 del codice civile in tema di legittima difesa.
La norma attualmente prescrive:
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri
Il disegno di legge intende aggiungere alcune prescrizioni:
- Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa;
- Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
2 – L’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina ‘l’eccesso colposo’. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in «stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
La legge interviene poi sull’articolo 55 del codice penale relativamente alla disciplina dell’eccesso colposo, escludendo, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
Viene poi modificato l’articolo 624 bis del codice penale, prevedendo che nei casi di condanna per furto in appartamento e scippo, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
L’articolo 2, del disegno di legge, interviene sull’articolo 55 del codice penale, sul c.d. “eccesso colposo”:
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Viene aggiunto un nuovo comma 2:
«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
Viene, in tal modo, esclusa la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52, Codice penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento.
3 – L’articolo 3 prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
L’articolo 3, del disegno di legge modifica l’articolo 165, codice penale, aggiungendo un comma:
«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»
4 – Novità anche sul piano del diritto civile: non c’è responsabilità di chi ha agito in condizioni di legittima difesa. Ergo, chi è assolto penalmente, non è obbligato a risarcire – civilmente – eventuali danni provocati all’aggressore o al rapinatore.
Per colui che si difende questo è un cambio importante quello che la nuova norma prevede, qualora questo venga assolto in sede penale, non è responsabile neppure sul piano civile, e quindi non è dovuto il risarcimento del danno da lui provocato nell’ambito della legittima difesa.
La legge interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo, specificando che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: in tal modo l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non è obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.
E’ previsto che nei casi di eccesso colposo, al danneggiato sia riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto ‘della gravità’, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato’.
5 – Vengono inasprite le pene per violazione di domicilio (da uno a quattro anni), furto in appartamento e scippo (da quattro a sette anni), mentre per la rapina la reclusione minima sale a cinque anni. Resta invariata la pena massima a 10 anni.
Sono rese più severe le sanzioni per una serie di reati contro il patrimonio: furto in abitazione, scippo e condotte aggravate; rapina e ipotesi aggravate e pluriaggravate; e in caso di violazione di domicilio si considera aggravata quando è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
All’articolo 614, codice penale, che punisce la violazione di domicilio, viene previsto l’aumento di pena per il delitto-base, di cui al comma 1, sostituendo la reclusione da sei mesi a tre anni, con la reclusione da uno a cinque anni; l’ipotesi aggravata, di cui al comma 4, nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, che prevede la procedibilità d’ufficio, con il nuovo disegno di legge, vede la pena passare dalla reclusione da uno a cinque anni, alla reclusione da due a sei anni.
Anche all’articolo 624-bis, codice penale, che punisce il furto in abitazione e il furto con strappo, sono previste modifiche delle pene: il furto in abitazione, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, di cui al comma 1, sarà punito con la reclusione da quattro a sette anni, invece che con la reclusione da tre a sei anni
Se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel comma 1 dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61, la pena sarà quella della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”.
Anche il delitto di rapina, di cui all’articolo 628, codice penale, vede aumentate le pene.
L’aumento delle pene, ricordiamolo, è finalizzato all’applicazione dell’arresto in flagranza, obbligatorio o facoltativo.
Infatti, l’articolo 380, comma 1, codice procedura penale, prescrive:
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
L’articolo 381, codice procedura penale, relativamente all’arresto facoltativo, al comma 1, stabilisce:
- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
L’aumento delle pene consente, quindi, in alcuni casi, l’applicazione delle suddette misure pre-cautelari, che invece, prima, non era possibile applicare, perché erano previste pene inferiori al limite stabilito dagli articoli 380 e 381, codice procedura penale.
6 – La riforma sulla legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
Viene introdotto il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa.
E’ previsto che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di legittima difesa domiciliare.
Quindi in ambito processuale, qualora il giudice rilevi la legittima difesa, viene riconosciuto il gratuito patrocinio anche a favore di coloro nei cui confronti “sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere”.
Infatti, dopo l’articolo 115, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
Art. 115-bis (Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)
- L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
- Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».
Alcune statistiche
Conclusioni
Ora al di là delle previsioni saranno le statistiche che diranno quello che realmente cambierà nei comportamenti delle persone e sul fatto che i cittadini tenderanno ad armarsi.
Chi è nel settore e usa le armi sa che il possesso implica anche moltissima responsabilità e non è qualcosa di così sequenziale il discorso che se posso sparare mi compro un’arma perchè intanto devi sempre sperare di non doverla mai usare se non per sport al poligono.
Sono molto di più i doveri rispetto ai diritti quando possiedi un’arma.
E’ sempre l’uomo a fare la differenza e le regole per avere un porto d’armi rimangono comunque restrittive.
La prevenzione
Ora serve anche costruire un discorso legato alla sicurezza intesa come deterrente per la violazione della proprietà privata e una maggiore efficacia nel trovare chi fa questo tipo di reato perchè purtroppo le statistiche tra la percentuale di furti e la cattura dei colpevoli è molto bassa.
Una cosa importante è anche evitare di utilizzare notizie che riguardano la sicurezza per fare “presa” sulla paura delle persone, dico questo perchè è fondamentale avere una visione chiara del problema e ogni sottostima o sovra valutazione porta a una risposta errata al problema con ripercussioni sui comportamenti delle persone nella loro quotidianità.
Street Fight Mentality
Andrea