Contents
- 0.1
- 0.2
- 0.3 Il revenge porn e la criminalità
- 0.4 Il revenge porn è semplice
- 0.5
- 0.6 Come si configura il reato di Revenge Porn
- 0.7 Quali sono le conseguenza in caso di diffusione di immagini/video privi di autorizzazione?
- 0.8
- 0.9 La legge e il Revenge Porn in Italia nel dettaglio
- 0.10 Il codice rosso
- 0.11
- 0.12 Chi commette il reato di revenge porn è sempre il soggetto che ha fatto il video?
- 0.13
- 0.14 Cosa fare per denunciare i fatti?
- 0.15
- 0.16
- 0.17 La normativa che regola il Revenge Porn in UE
- 1
- 2 “Tranquilla, non la vedrà nessuno! NON è una certezza”
Il revenge porn o porno-vendetta (Il termine anglosassone è stato tradotto in italiano dall’Accademia della Crusca con la parola porno-vendetta) consiste nella diffusione o pubblicazione di video girati con il cellulare, che riprendono il partner in atteggiamenti intimi o in alcuni casi durante l’atto sessuale.
Il contenuto viene diffuso su una vasta gamma di canali online (Social, App di messaggistica, ecc.) e offline (Inviando immagini e video a persone che si conoscono).
I teorici parlano di “pornovendetta”.
Trattasi, infatti, della diffusione – senza il consenso della vittima – di fotografie o filmati che la rappresentano senza veli o comunque in pose erotiche.
Vendetta perché – nella maggior parte dei casi – il revenge porn riguarda la pubblicazione, da parte di ex fidanzati, di tale materiale sui social della vittima, su gruppi WhatsApp, o, nei casi più gravi, su siti internet raggiungibili dall’intero mondo della rete.
È chiaro, l’intento è solitamente quello di recare un danno alla reputazione della vittima.
Il più delle volte, infatti, i destinatari del materiale scottante sono amici, parenti, colleghi di quest’ultima ma anche mogli e fidanzate.
I nuovi mezzi permettono molto velocemente una condivisioni rapida e semplice che permette una propagazione di questo materiale sia online a sconosciuti ma arriva anche alle persone che fanno parte della vita privata della vittima come la famiglia, amici, colleghi di lavoro, capo, ecc.)
L’obiettivo è screditare la vittima e rovinare la sua reputazione sociale e online.
Questo è uno degli obiettivi più legati a problemi psicologici che utilizzano il ricatto delle immagini e video per minacciare, ingiuriare con lo scopo di recuperare la relazione e a cui bisogna dare subito una risposta per evitare che la situazioni degeneri e talvolta può anche arrivare all’omicidio.
Il revenge porn e la criminalità
In alcuni casi più legati alla criminalità si usano video e immagini per ricattare ed estorcere denaro.
Di solito le persone vengono scelte perchè sposate e con buone posizioni e una volta acquisito il materiale per poter effettuare un ricatto iniziano a estorcere regali, denaro, ecc. alla vittima per evitare di far sapere alla moglie o marito del tradimento con prove inconfutabili.
Non è così difficile danneggiare e stravolgere la vita di una persona quando si casca nella trappola di criminali che hanno lo scopo di ricattare la vittima usando il sesso come forma di ricatto, in questo caso il ricatto può essere dirlo al coniuge ma anche di diffondere le immagini come nel caso del revenge porn.
Il revenge porn è semplice
Oggi grazie alla semplicità di utilizzo degli smartphone è molto facile fare foto e video durante la propria intimità o scambiarsi foto anche di nudo attraverso le chat quando la relazione tra la coppia funziona bene ma cosa può succedere dopo se hai conosciuto uno stupido, o vi siete lasciati senza un accordo ma con rabbia, ecc.
Questo fenomeno solitamente si verifica quando una relazione tra due persone si interrompe e l’altra parte non accetta che sia finita.
Molto spesso chi ha questo tipo di materiale e lo diffonde non comprende gli enormi rischi legati alla diffusione e la stessa cosa la persone che ha inviato immagini o video durante atti sessuali privati non pensa alle potenziali conseguenze se rimangono in mano a una persona che non conosci bene o di cui ti fidavi sbagliando.
Pubblicare on line un video o un’immagine senza il consenso della persona ritratta configura un illecito che assume rilevanza e gravità diversa a seconda del contesto in cui avviene.
Se una persona acconsente a farsi fotografare e/o riprendere in un video non implicita una autorizzazione anche alla diffusione o divulgazione di quella immagine o video, è necessario che sia la persona ritratta a rilasciare una autorizzazione espressa per tal fine.
Nell’era dei social, si sa, la privacy viene continuamente minata dalla smania di condividere tutto ciò che accade durante la giornata.
Ma che succede se ad essere pubblicate sono foto che erano destinate a rimanere riservate?
Ebbene, il 19 luglio 2019 è cambiato qualcosa, è stato aggiunto un articolo al codice penale, che incrimina la diffusione illecita di foto o video dal contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona rappresentata.
Come si configura il reato di Revenge Porn
È oggetto del Revenge Porn il materiale pornografico in cui la vittima è presente e viene ripresa in situazioni intime, private, da sola o con un partner (stabile e occasionale).
L’aggressore può entrare in possesso di materiale compromettente attraverso:
- Sexting: ovvero una serie di immagini o pose nelle quali è la stessa vittima che si auto riprende e le invia a terze persone, tramite webcam o smartphone tramite chat o mail;
- Riprese durante i momenti di intimità: ad esempio mentre la vittima è in spogliatoi e bagni pubblici, quindi luoghi dove i malintenzionati possono installare delle spy-cam;
- Riprese durante un rapporto sessuale: dove la vittima è consenziente o anche non consenziente utilizzando camere nascoste;
- Hacking dei sistemi usati dalla vittima: e-mail, cloud, smartphone, tablet, social, ecc… anche questo un fenomeno in crescita.
In base alle statistiche la maggior parte dei ricatti a sfondo sessuale vengono commessi soprattutto da persone che hanno un legame affettivo con la vittima.
Le persone che commettono il reato di revenge porn sono persone problematiche che non accettano la fine della relazione vendicandosi attraverso il tentativo di ledere la dignità dell’ex fino a distruggere completamente la sua reputazione.
Gli effetti del Cyber bullismo sono devastanti e distruggono la vita delle persone e in alcuni casi di cronaca hanno portato anche al suicidio.
Il cyber bullismo sulla persona può avere effetti autodistruttivi che portano a reazioni diverse in base al soggetto come:
- Abuso di alcol e droghe,
- Disturbi alimentari,
- Assenze scolastiche o dal lavoro,
- Smettere di usare i social o cancellazione,
- Autolesionismo,
- Depressione,
- Pensieri suicidi,
- Ansia sociale,
- ecc.
Il risultato finale di certi atti è che l’esistenza delle vittime viene stravolta al punto da non uscire più di casa, cambiare città o addirittura il suicidio quando i cyber bulli non hanno consapevolezza della la vita di un essere umano.
I siti dove il cyber bullismo è più diffuso sono instagram e facebook ma c’è anche whatsapp e telegram.
E’ importante fare rimuovere il più presto possibile queste immagini ma le procedure spesso sono lente e così sono nate delle società specializzate anche se oggi l’attenzione delle aziende che forniscono il servizio di chat e social sono più sensibili su tematiche di questo tipo.
Quali sono le conseguenza in caso di diffusione di immagini/video privi di autorizzazione?
In assenza di autorizzazione alla divulgazione di immagini o video si configurano due violazioni:
- la prima concerne il c.d. diritto alla Privacy, cioè viene leso il diritto alla riservatezza tutelato sia dall’ordinamento giuridico italiano che da quello Europeo, e trova la propria disciplina nel GDPR regolamento n. 2016/679,
- la seconda assume rilevanza in ambito penale, poiché a seconda del modus operandi possono configurarsi vari tipi di reato: diffamazione, violenza privata, stalking, estorsione, detenzione e divulgazione di materiale pedo pornografico, ecc…
Il fenomeno è in forte aumento, appartiene ad una mentalità retrograda e ignorante, le vittime sono nella maggior parte dei casi donne per lo più adolescenti, causa anche il pregiudizio di genere che “punisce” la libertà sessuale della donna.
Revenge porn: cos’è, come funziona e qual è la normativa in Italia e UE
Con la nuova legge cosiddetta “Codice Rosso” il Parlamento affronta il reato di Revenge Porn: ecco cos’è, come funziona e qual è la normativa in Italia e UE.
Quando si parla di Revenge Porn in Italia, c’è una data spartiacque: il 17 luglio 2019, quando il Parlamento ha approvato una Legge composta da 21 articoli, chiamata in gergo Codice Rosso.
Obiettivo: tutelare le vittime di violenze, soprattutto donne e minori.
Relativamente al porno ricatto, ora il Codice prevede due diverse fattispecie di reato:
“Tutti coloro che hanno realizzato o ricevuto video o immagini che contengono contenuti sessualmente espliciti, destinati ad una visione esclusivamente privata, e li diffondano senza il consenso del soggetto in essi presente, commettono un reato penale.”
La legge e il Revenge Porn in Italia nel dettaglio
Il 2 aprile 2019 la Camera dei Deputati ha introdotto l’art. 612–ter sul tema del Revenge Porn, un articolo che mancava e che va a colmare un vuoto importante per contrastare un fenomeno illegale sempre più in crescita.
Che cosa dice questo comma:
- 1: viene punito chiunque sottragga e diffonda materiale sessuale senza il consenso della persona rappresentata
- 2: viene punito chi ha ricevuto volontariamente il materiale e lo ha poi diffuso senza il consenso.
- 3: inasprisce la pena nel caso in cui a commettere il reato sia il coniuge o l’ex coniuge.
- 4: aumenta la pena nel caso di vittime in condizioni di inferiorità psichica o fisica o di donne in stato di gravidanza.
- 5: ricalca l’art. 612-bis, portando il termine per la proposizione di querela fino a sei mesi, che viene resa revocabile solo durante il processo e attuando la procedura d’ufficio nei casi del Comma 4 o in presenza di un delitto.
Alla base della creazione di questo articolo c’è la volontà di tutelare la libertà di autodeterminazione dell’individuo, includendo dunque:
- la difesa dell’onore,
- della privacy,
- del decoro,
- della reputazione e
- dell’onore sessuale dei singoli individui.
Il codice rosso
Il 17 luglio 2019 si approva dunque il famoso Codice Rosso, che regola i seguenti reati:
- Art. 612-ter c.p.: punisce penalmente la diffusione di immagini intime, che prima dell’approvazione legislativa erano considerate solo un reato di diffamazione. Si estende la pena anche alle relazioni sentimentali già finite. Il reato è punito con carcere da 1 a 6 anni e una multa da 5 a 15 mila euro.
- Art. 583 quinques c.p: concerne la deformazione dell’aspetto fisico della persona tramite lesioni permanenti sul viso. La pena va da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni di carcere: scatta l’ergastolo in caso di morte della vittima.
- Art. 558-bis c.p.: riguarda l’induzione o la costrizione a contrarre matrimonio. La pena è di 5 anni di carcere che diventano 6 se la vittima è minorenne.
- Art. 387-bis c.p.: regolamenta la violazione dei provvedimenti sull’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi di frequentazione della vittima. La pena arriva fino a 7 anni di carcere.
Ad eccezione dell’art. 387-bis c.p., che colma quello che finora è stato un vuoto normativo, gli altri articoli concernono soprattutto inasprimenti di pene già esistenti.
Cosa si rischia?
Le pene sono severe: si rischia la reclusione da 1 a 6 anni, con multa che va dai 5.000 ai 15.000 euro (bassa a mio parere).
Inoltre, sono previsti aumenti di pena se a commettere il revenge porn siano stati coniugi, anche separati o divorziati, o comunque persone legate affettivamente alla persona offesa.
Aumenti di pena potranno applicarsi anche se il reato è commesso in danno di donne in gravidanza o di persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica.
Chi commette il reato di revenge porn è sempre il soggetto che ha fatto il video?
Attenzione che l’art. 612 ter c.p. richiede, ai fini della configurabilità del reato, che il soggetto agente sia colui che, dopo averli realizzati o sottratti, diffonda, senza il consenso della persona rappresentata, immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito.
Quando a commettere il reato è il soggetto che ha scattato o sottratto in prima persona la foto e che a distanza di tempo decide di diffonderla, la norma ritiene non necessaria la prova dell’intento vendicativo.
Ma non sempre la diffusione di immagini altrui a contenuto sessualmente esplicito è determinata dalla voglia di vendetta.
Pensiamo, ad esempio, al caso del ritrovamento in rete di una foto hot di una ragazza sconosciuta, al salvataggio di tale foto e all’invio a terzi su WhatsApp.
La norma equipara, ai fini del trattamento sanzionatorio, la condotta di chi ha partecipato alla realizzazione e poi divulgato il materiale scottante a quella di chi l’ha semplicemente ricevuto o acquisito in altri modi.
Tuttavia, in questo secondo caso, si richiede esplicitamente che lo scopo della diffusione sia stato quello di recare un danno all’immagine e alla reputazione della vittima si dovrà, in questo caso, provare l’intento vendicativo.
Quindi quando diffondi via whatsapp dei video amatoriale di una ragazza stai attento, stai commettendo un reato.
Cosa fare per denunciare i fatti?
- Raccogli immediatamente le prove dell’accaduto, anche attraverso semplici screenshot.
- Segnala la foto o il filmato, laddove questi si trovino su un social network per farli rimuovere
- Se avviene il reato ora c’è una legge quindi devi segnalare la presenza di materiale dichiarando che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione alla divulgazione di tale materiale chiedendo la rimozione immediata dello stesso.
- Rivolgiti alle Autorità Competenti e denuncia l’accaduto fornendo tutti gli elementi utili alle indagini senza alcun timore, devi subito sporgere querela presso una stazione di polizia.
ATTENZIONE: il diritto a sporgere querela per tali fatti spetta fino a 6 mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza della diffusione della foto o del video hard.
- Resta calma o calmo perchè è qualcosa che si può risolvere.
Il risarcimento economico nel Revenge Porn
Alla persona offesa è consigliabile costituirsi parte civile nel processo penale eventualmente iniziato a carico dell’autore della condotta, per poter, in caso di condanna, conseguire il risarcimento dei danni subiti.
Infatti, la Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalle vittime della pornografia non consensuale.
Si tratta di un vero è proprio danno all’immagine e alla reputazione, beni garantiti dalla nostra Costituzione.
Il danno è quantificato in base al numero di utenti che hanno visionato il materiale e, più in generale, in base alla complessiva gravità del fatto.
La normativa che regola il Revenge Porn in UE
In Italia i casi di revenge porn si sono talmente moltiplicati che è diventato necessario adottare una legge in merito.
Anche in altri paesi ma in particolare negli Stati Uniti, dove evidentemente ha trovato diffusione in anticipo rispetto al nostro Paese, 45 Stati hanno adottato una legislazione per contrastare il fenomeno del revenge porn.
Alcuni Paesi europei già da tempo hanno affrontato quello che a tutti gli effetti era un vuoto normativo.
- Il Regno Unito ha legiferato già nel 2015, fissando delle pene che arrivano fino a 2 anni di carcere: secondo il servizio finanziario governativo Revenge Porn Helpline, in quattro anni sono state pubblicate oltre 18mila immagini e l’80% sono state rimosse.
- La Francia si è dotata di una legge in materia nel 2016, con un emendamento di legge – congiunto poi nell’art. 226-2-1 c.p. – che contrasta il cyberbullismo: la pena per chi diffonde materiale intimo è 2 anni di detenzione e multe fino a 60 mila euro.
- In Germania la legge vige dal 2017 e prevede sanzioni esclusivamente civili, agendo attraverso una repressiva legge sul copyright: da sottolineare che molte sentenze hanno punito duramente i trasgressori.
Cosa deve figurare in foto o in video?
Basta una foto sexy, senza veli o in intimo a far scattare il reato.
Ma quando una foto è ritenuta “a contenuto sessualmente esplicito“?
L’art. 612 ter c.p. non chiarisce cosa debba intendersi per immagine a contenuto sessualmente esplicito.
Questa elasticità potrebbe creare dubbi interpretativi, dal momento che, ad avviso di molti, anche una banale fotografia in costume può essere di notevole carica erotica.
Bisognerà, quindi, valutare la peculiarità del caso concreto.
Esempio:
Una recente sentenza del Tribunale di Ravenna ha portato alla condanna un uomo di 24 anni per aver inviato agli amici, in un gruppo WhatsApp, una fotografia della sua ex fidanzata ritratta di spalle durante un rapporto sessuale.
I giudici lo hanno condannato asserendo che un tatuaggio avrebbe reso la vittima riconoscibile agli occhi degli altri componenti del gruppo.
L’aspetto più problematico della questione riguarda il consenso della vittima perchè il reato è il mancato consenso alla diffusione del materiale da parte della persona ritratta nella foto o nel video ma è chiaro che il consenso ad essere fotografati o filmati c’era.
Il fatto e reato per sussistere ed essere penalmente rilevante, deve avere ad oggetto foto o video che dovevano “rimanere privati”, citando testualmente la norma.
Conclusioni
La prima regola è quella di evitare di inviare immagini e video compromettenti e se lo devi fare solo con il tuo telefono per poi cancellarli
“Tranquilla, non la vedrà nessuno! NON è una certezza”
Come vedi dal 2019, chi diffonde senza consenso della persona rappresentata, foto o video dal contenuto sessualmente esplicito commette il reato di revenge porn
Ora sai che se un ex fidanzato per vendetta diffonde delle tue immagini sta commettendo un reato.
Sul web i dati si diffondono molto rapidamente e anche se è possibile eliminarli da Google o dalle piattaforme social e app di messaggeria applicando il Diritto all’Oblio è un’operazione complicata e lunga, e anche se ora c’è una legge e ci si può tutelare chiedendo la rimozione del materiale lesivo e il risarcimento danni i tempi sono lunghi e le foto e i video hanno fatto il giro del mondo.
Purtroppo se vuoi davvero rimuovere dei contenuti di revenge porn dalla rete in modo veloce e permanente non può permettersi di aspettare i tempi lunghissimi della “burocrazia” dei social e delle app di messaggistica.
Stay Tuned!
Street Fight Mentality